IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  allegato  1,
n. 14; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni;
Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  febbraio   1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile
1985; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 1997; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 dicembre 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con il Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                       Oggetto del regolamento 
 
  1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti  di  controllo
delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi  attribuiti,
in  base  alla  vigente   normativa,alla   competenza   dei   comandi
provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi relative all'esame  dei
progetti,  agli   accertamenti   sopralluogo,   all'esercizio   delle
attivita' soggette a controllo, all'approvazione delle  deroghe  alla
normativa di conformita'. 
  2. Sono esclusi dall'ambito di  applicazione  del  regolamento  gli
adempimenti previsti per il settore  delle  attivita'  industriali  a
rischio  di  incidente  rilevante  soggette  alla  disciplina   della
notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del  17
maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  3. Ai sensi del presente regolamento, il  comando  provinciale  dei
vigili del fuoco e' denominato "comando". 
  4. Nell'ambito di applicazione del presente  regolamento  rientrano
tutte  le  attivita'  soggette  alle  visite  ed  ai   controlli   di
prevenzione incendi di cui al decreto del  Ministro  dell'interno  16
febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni. 
  5. Al fine di garantire l'uniformita' delle  procedure  nonche'  la
trasparenza  e  la  speditezza  dell'attivita'   amministrativa,   le
modalita' di presentazione delle domande per l'avvio dei procedimenti
oggetto del presente regolamento, il  contenuto  delle  stesse  e  la
relativa documentazione da allegare sono disciplinate con decreto del
Ministro  dell'interno  di  concerto  il  Ministro  per  la  funzione
pubblica. Con lo stesso decreto sono fissati criteri uniformi per  lo
svolgimento dei servizi a pagamento resi da parte dei comandi. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note al preambolo: 
             - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: 
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
             Puo' inviare messaggi alle Camere. 
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione. 
            Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di 
          legge di iniziativa del Governo. 
            Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di 
          legge e i regolamenti. 
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato. 
            Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
          i trattati internazionali, previa, quando 
          occorra, l'autorizzazione delle Camere. 
            Ha il comando delle Forze armate, presiede  il  Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara 
          lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
             Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
             Conferisce le onorificenze della Repubblica". 
            - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge n. 59/1997
          (Delega al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni  e
          compiti alle regioni ed enti locali per  la  riforma  della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa) nonche' del  n.  14  dell'allegato  1  alla
          stessa legge: 
            "Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31  gennaio  di  ogni
          anno, presenta al Parlamento un disegno  di  legge  per  la
          delegificazione   di   norme    concernenti    procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio  della   potesta'   regolamentare   nonche'   i
          procedimenti  oggetto  della   disciplina,   salvo   quanto
          previsto alla lettera  a)  del  comma  5.  In  allegato  al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione   della   semplificazione    dei    procedimenti
          amministrativi. 
            2. Con lo stesso disegno di legge  cui  al  comma  1,  il
          Governo individua i  procedimenti  relativi  a  funzioni  e
          servizi che, per le loro  caratteristiche  e  per  la  loro
          pertinenza alle  comunita'  territoriali,  sono  attribuiti
          alla potesta' normativa delle regioni e degli enti  locali,
          e indica i principi che restano regolati  con  legge  della
          Repubblica ai sensi degli articoli  117,  primo  e  secondo
          comma, e 128 della Costituzione. 
            3. I regolamenti sono emanati con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica,   di
          concerto con il Ministro  competente,  previa  acquisizione
          del parere delle competenti Commissioni parlamentari e  del
          Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su  richiesta
          del Ministro competente, riunioni  tra  le  amministrazioni
          interessate.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  richiesta  di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati. 
            4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno
          successivo  alla  data  della  loro   pubblicazione   nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Con  effetto
          dalla stessa data sono abrogate le norme, anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti. 
            5. I regolamenti si  conformano  ai  seguenti  criteri  e
          principi: 
            a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e  di
          quelli che agli stessi risultano  strettamente  connessi  o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          raggruppare competenze diverse ma confluenti in  una  unica
          procedura; 
            b)  riduzione  dei  termini  per   la   conclusione   dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
            c) regolazione uniforme  dei  procedimenti  dello  stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
            d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi  e
          accorpamento  dei  procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima attivita',  anche  riunendo  in  una  unica  fonte
          regolamentare,  ove  cio'  corrisponda   ad   esigenze   di
          semplificazione e  conoscibilita'  normativa,  disposizioni
          provenienti  da  fonti  di  rango   diverso,   ovvero   che
          pretendono particolari procedure, fermo restando  l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse; 
            e) semplificazione e  accelerazione  delle  procedure  di
          spesa e contabili, anche mediante  adozione  ed  estensione
          alle fasi di integrazione  dell'efficacia  degli  atti,  di
          disposizioni analoghe a  quelle  di  cui  all'articolo  51,
          comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e
          successive modificazioni; 
            f) trasferimento ad organi  monocratici  o  ai  dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con conferenze di servizi o con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; 
            g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure
          di verifica e controllo; 
            h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine
          del procedimento,  di  mancata  o  ritardata  adozione  del
          provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli
          obblighi  e  delle  prestazioni  da  parte  della  pubblica
          amministrazione,  di  forme  di  indennizzo  automatico   e
          forfettario  a   favore   dei   soggetti   richiedenti   il
          provvedimento; contestuale individuazione  delle  modalita'
          di pagamento e degli uffici che  assolvono  all'obbligo  di
          corrispondere   l'indennizzo,   assicurando   la    massima
          pubblicazione e conoscenza  da  parte  del  pubblico  delle
          misure adottate e la massima celerita' nella corresponsione
          dell'indennizzo stesso. 
            6. I servizi di controllo interno  compiono  accertamenti
          sugli  effetti   prodotti   dalle   norme   contenute   nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica  delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa. 
            7. Le regioni a statuto  ordinario  regolano  le  materie
          disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto  dei  principi
          desumibili  dalle  disposizioni  in  essi  contenute,   che
          costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.
          Tali disposizioni operano direttamente nei  riguardi  delle
          regioni fino  a  quando  esse  non  avranno  legiferato  in
          materia. Entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, le regioni a statuto  speciale  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  provvedono   ad
          adeguare i rispettivi ordinamenti alle  norme  fondamentali
          contenute nella legge medesima. 
            8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel
          rispetto dei  principi,  criteri  e  modalita'  di  cui  al
          presente articolo, quali norme generali  regolatrici,  sono
          emanati appositi regolamenti ai sensi  e  per  gli  effetti
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1  alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie: 
            a) sviluppo e programmazione del  sistema  universitario,
          di cui alla legge 7  agosto  1990,  n.  245,  e  successive
          modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di
          cui alla legge 24  dicembre  1993,  n.  537,  e  successive
          modificazioni; 
            b) composizione e  funzioni  degli  organismi  collegiali
          nazionali e locali di rappresentanza  e  coordinamento  del
          sistema universitario prevedendo altresi' l'istituzione  di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta; 
            c) interventi per il diritto  allo  studio  e  contributi
          universitari.  Le  norme  sono  finalizzate   a   garantire
          l'accesso agli studi universitari agli  studenti  capaci  e
          meritevoli privi di mezzi a ridurre il tasso  di  abbandono
          degli   studi,   a    determinare    percentuali    massime
          dell'ammontare complessivo  della  contribuzione  a  carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato  per  le  universita',  graduando  la   contribuzione
          stessa,  secondo  criteri  di   equita',   solidarieta'   e
          progressivita' in relazione alle condizioni economiche  del
          nucleo  familiare;   nonche'   a   definire   parametri   e
          metodologie adeguati per  la  valutazione  delle  effettive
          condizioni economiche dei predetti nuclei Le norme  di  cui
          alla presente lettera sono soggette  a  revisione  biennale
          sentite le competenti Commissioni parlamentari; 
            d) procedure per il conseguimento del titolo  di  dottore
          di ricerca di cui all'art. 73 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento  di
          approvazione degli atti dei  concorsi  per  ricercatore  in
          deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24  dicembre  1993,
          n. 537; 
            e)  procedure   per   l'accettazione   da   parte   delle
          universita' di eredita', donazioni e  legati,  prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia. 
            9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e  c),
          e sono emanati previo parere delle Commissioni 
          parlamentari competenti per materia. 
            10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme  di  cui
          al comma 8, lettera  c),  il  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge  2
          dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche  nelle  more  della
          costituzione della Consulta nazionale per il  diritto  agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge. 
            11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo
          propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero
          di delegificazione necessarie alla  compilazione  di  testi
          unici  legislativi   o   regolamentari,   con   particolare
          riferimento alle materie interessate dalla attuazione della
          presente legge. In sede di prima attuazione della  presente
          legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il  termine
          di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore  dei
          decreti legislativi di cui all'articolo  4,  norme  per  la
          delegificazione delle materie di cui all'art. 4,  comma  4,
          lettera c), non  coperte  da  riserva  assoluta  di  legge,
          nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i  settori
          di cui al medesimo art.  4,  comma  4,  lettera  c),  anche
          attraverso  le   necessarie   modifiche,   integrazioni   o
          abrogazioni di norme,  secondo  i  criteri  previsti  dagli
          articoli 14 e 17 e dal presente articolo". 
                                                          "Allegato 1 
                                 (previsto dall'articolo 20, comma 8) 
             (Omissis). 
             14. Procedimento di prevenzione degli incendi: 
            legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni; 
            regolamento approvato con decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  9   luglio   1982,   n.   577,   e   successive
          modificazioni; 
            legge   7   dicembre   1984,   n.   818,   e   successive
          modificazioni. 
             (Omissis)". 
            - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della  legge
          n.  400/1988  (Disciplina  dell'attivita'  di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
            "2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari". 
            - La legge n. 966/1965, e successive modificazioni, reca:
          "Disciplina delle tariffe, delle modalita' di  pagamento  e
          dei compensi al personale del Corpo  nazionale  dei  vigili
          del fuoco per i servizi a pagamento". 
            - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982,
          e  successive  modificazioni,   reca:   "Approvazione   del
          regolamento   concernente   l'espletamento   dei    servizi
          antincendi". 
            - La legge n. 818/1984, e successive modificazioni, reca:
          "Nullaosta  provvisorio  per  le  attivita'   soggette   ai
          controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2
          e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66,  e  norme  integrative
          dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". 
            - Il decreto del Ministro dell'interno 16  febbraio  1982
          reca: "Modificazioni del decreto ministeriale 27  settembre
          1965,  concernente  la   determinazione   delle   attivita'
          soggette alle visite di prevenzione incendi". 
            - Il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985 reca:
          "Direttive sulle  misure  piu'  urgenti  ed  essenziali  di
          prevenzione incendi ai  fini  del  rilascio  del  nullaosta
          provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818". 
           Note all'art. 1: 
            - Il decreto del Presidente della Repubblica n.  175/1988
          reca: "Attuazione della direttiva CEE n.  82/501,  relativa
          ai rischi di incidenti rilevanti connessi  con  determinate
          attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987,
          n. 183". 
            - Per il titolo del decreto del Ministro dell'interno  16
          febbraio 1982, vedi note al preambolo.